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FINMA autorizza il primo ETF svizzero con esposizione diretta a Bitcoin per il retail

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FINMA autorizza il primo ETF svizzero con esposizione diretta a Bitcoin per il retail

La FINMA ha autorizzato il primo ETF di diritto svizzero destinato agli investitori retail con esposizione diretta a Bitcoin. Il prodotto, denominato Bitcoin Fund ETF e indicato come BBIT, è promosso da BIT Asset Management. La società ha comunicato che l’avvio delle negoziazioni sul SIX Swiss Exchange è previsto per novembre.

La decisione riguarda un fondo che detiene direttamente Bitcoin e che può essere offerto al pubblico in Svizzera. L’autorizzazione non estende automaticamente l’offerta ad altri mercati né modifica le regole applicabili fuori dalla Svizzera. Nel perimetro svizzero, però, segna una novità: dal 2021 la FINMA autorizza fondi che investono principalmente in panieri di criptovalute, mentre questo è il primo caso di un fondo concentrato esclusivamente su Bitcoin.

L’elemento centrale è la struttura del veicolo. Un ETF è un fondo le cui quote sono negoziate in Borsa; consente quindi di ottenere un’esposizione attraverso quote del fondo anziché mediante l’acquisto e la gestione diretta dell’asset digitale. Nel caso del Bitcoin Fund ETF, il patrimonio del fondo è costituito da Bitcoin detenuti direttamente. L’andamento delle quote resta perciò legato al valore dell’asset sottostante, oltre che agli elementi previsti dalla struttura del prodotto.

BIT Asset Management distingue il proprio fondo da molti prodotti europei già quotati con esposizione a Bitcoin. Secondo la società, una parte rilevante di tali strumenti è costituita da ETP, cioè prodotti negoziati in Borsa, strutturati come titoli di debito e quindi soggetti anche al rischio dell’emittente. L’ETP è una categoria ampia e le caratteristiche giuridiche possono cambiare da prodotto a prodotto; il confronto indicato dal gestore riguarda in particolare la natura del rapporto fra investitore, emittente e patrimonio collegato allo strumento.

BBIT adotta invece la forma di un organismo svizzero di investimento collettivo. BIT Asset Management afferma che questa configurazione separa gli attivi degli investitori da quelli della società di gestione e li tutela nell’interesse degli investitori. La separazione patrimoniale è dunque il tratto con cui il gestore presenta la differenza rispetto agli strumenti di debito. Non modifica però il rischio di mercato: un fondo che investe soltanto in Bitcoin resta esposto alle variazioni del prezzo di Bitcoin.

La FINMA ha classificato il prodotto fra gli altri fondi per investimenti alternativi con rischio particolare e ha richiamato l’elevata volatilità di Bitcoin. L’accesso attraverso una quota negoziata non rende quindi stabile il valore dell’esposizione. Le oscillazioni dell’asset sottostante possono riflettersi sul valore del fondo, che non è diversificato fra più criptovalute o altre classi di attività.

Nel motivare la prima autorizzazione di un fondo dedicato soltanto a Bitcoin, la FINMA ha fatto riferimento alla storia di negoziazione dell’asset e ai suoi maggiori volumi di scambio rispetto ad altre criptovalute. Sono elementi che hanno distinto Bitcoin nel vaglio dell’autorità, senza trasformarlo in un’attività a basso rischio. La stessa FINMA ha inoltre segnalato che altri fornitori di fondi hanno presentato richieste per ETF su Bitcoin.

Per il mercato svizzero, il passaggio rilevante è la disponibilità di un’esposizione diretta a Bitcoin all’interno di un fondo di diritto svizzero offerto al pubblico. La decisione mette in evidenza anche una distinzione spesso trascurata nel dibattito sui prodotti quotati: due strumenti che seguono lo stesso asset possono avere strutture giuridiche differenti e comportare profili diversi rispetto al patrimonio del fondo o al rischio dell’emittente. Resta invece invariato il punto essenziale richiamato dalla vigilanza: Bitcoin continua a essere un asset altamente volatile, anche quando l’accesso avviene attraverso un ETF autorizzato.

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